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Norme e regolamenti

Regolamento raccolta funghi

 Raccolta funghi in Valle Camonica 

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA – BRENO (Bs)

PARCO REGIONALE DELL’ADAMELLO

REGOLAMENTO COMPRENSORIALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI 2011

 

ART.1 –  Identificazione territoriale

  1. –  Il  territorio dei Comuni aderenti al presente regolamento, coincidente con il territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà.

ART.2 –  Usi civici, consuetudini, tradizioni

  1. L’esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini  e nelle tradizioni delle popolazioni residenti in montagna, riguarda anche i prodotti del sottobosco che rappresentano una componente e fonte rilevante dell’economia locale, come viene espressamente riconosciuto dalle leggi precitate.

ART.3 – Residenza

  1. Ai fini del presente regolamento in relazione al regime autorizzato in esso previsto, sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell’anagrafe della popolazione residente nei Comuni  aderenti al presente  regolamento e i cittadini non iscritti nell’anagrafe ma nativi in uno dei Comuni aderenti del presente regolamento.

ART.4 –  Modalità di raccolta

  1. In tutto il territorio della Comunità Montana di Valle Camonica la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93 e secondo le disposizioni di cui all’art.98 della L.R. 5 dicembre 2008 n.31.
  2. La raccolta è vietata nei casi previsti dall’art.100 della L.R.31/08.

ART.5 – Quantità

  1. Il limite giornaliero pro-capite è determinato in kg.3, salvo che tale limiti sia superato da un unico esemplare.

ART.6 – Autorizzazione alla raccolta 

  1. La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, cosi come individuato nell’art.1 del presente regolamento, è subordinato a:

a)     Esibizione di un documento di identità  per i cittadini di cui all’art.3.

b)    Esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento indicante il giorno o il periodo di riferimento per i restanti cittadini.

  1. Le quote di riferimento, uguali per tutti i Comuni aderenti al presente regolamento, sono così stabilite:

TIPO DI PERMESSO – IMPORTO – VALIDITA’

  • Permesso giornaliero: Euro 8,00 – 1 giorno
  • Permesso settimanale: Euro 20,00 – 7 giorni
  • Permesso mensile: Euro 40,00 – 30 giorni
  • Permesso annuale: Euro 70,00 – dal 1 gennaio al 31 dicembre
  1. Per i cittadini di cui all’art.3 la raccolta dei funghi è gratuita.

ART.7 – Destinazione degli introiti

  1. I proventi derivanti dai permessi di cui all’art.6 comma 1 lett.b, e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all’art.9 sono introitati dalla Comunità Montana di Valle Camonica  la quale tratterrà la somma utile alla copertura delle spese, per la gestione e stampa dei manifesti divulgativi e promozionali del presente regolamento e l’organizzazione dei corsi micologici specifici e di iniziative didattiche, in proporzione alla superficie boscata, pubblica e privata facente capo ai singoli Comuni, così come indicato nella tabella in calce.

Su richiesta dei Comuni, i proventi potranno essere liquidati al Consorzio Forestale di appartenenza, il quale dovrà redigere in accordo con le Amministrazioni Comunali entro 60 gg  un progetto esecutivo di interventi, che dovrà ricevere il nulla-osta  da parte della Comunità Montana. I lavori dovranno essere eseguiti entro 12 mesi ed essere debitamente rendicontati alla Comunità Montana ed ai Comuni.

ART.8 – Vigilanza

  1. La vigilanza sull’applicazione e  sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello stato, alla Polizia Provinciale, agli organi di polizia locale montana a rurale , alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R.28.02.2008, n.9 “Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza  ecologica” ed ai dipendenti della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

ART.9 – Sanzioni

  1. Per quanto concerne le sanzioni del presente Regolamento si applicano integralmente quelle previste dall’art.104 della L.R.31/08 e, all’interno del Parco dell’Adamello, quelle previste del Titolo III “Sanzioni  amministrative” della L.R.86/83.

ART.10 – Orario di raccolta

  1. La raccolta dei funghi è consentita dall’alba al tramonto.

ART.11 – Raccolta nel Parco Regionale dell’Adamello

  1. La raccolta dei funghi nel territorio del Parco Regionale dell’Adamello, è regolamentata come segue:
  • è vietata nella Zona di Riserva Naturale Integrale “Val Rabbia e Val Gallinera”, nella Zona di Riserva Naturale Orientata “Alto Cadino-Val Freddo”, “Lago d’Arno” e  “Val Gallinera-Aviolo”, nella Zona di Riserva Naturale Parziale Morfopaesistico e Biologica “Adamello”, nelle Zone di Riserva Naturale Biologica “Torbiere del Tonale” e “Torbiere di Val Braone”;
  • nel restante territorio del Parco  dell’Adamello la raccolta dei funghi è regolamentata come prescritto del presente regolamento.
  1. Il  presente Regolamento viene adottato quale Regolamento d’Uso  ai sensi degli Art.11 e 32  delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell’Adamello approvato con DGR 24 marzo 2005 n°7/212101 (pubblicato sul BURL 22.04.2005, 3°Suppl. Straord. Al n°16)  ai sensi dell’Art.6, comma 1, lett.b. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale dell’Adamello approvato con DCR 22 novembre 2005 n°8/74 (pubblicato sul BURL 29.12.2005, 1°Suppl.Straord. al n°52).

ART.12 – Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell’assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica, e previa pubblicazione per 15 gg all’albo pretorio della Comunità Montana e dei Comuni aderenti, ed è vincolante per tutti i Comuni aderenti.
  2. Nel corso dell’anno non possono essere apportate modifiche. Eventuali proposte di modifica o eventuali recessioni da parte dei Comuni aderenti devono essere presentare alla Comunità Montana di Valle Camonica entro il 31 marzo di ogni anno per essere sottoposto all’esame dei Comuni associati.
  3. Copia del presente Regolamento è trasmessa, entro 20 giorni dalla intervenuta esecutività, alla Giunta Regionale e, per conoscenza, alla Provincia di Brescia e al Corpo Forestale dello Stato.

ART.13 – Norme transitorie

  1. Al fine dell’applicazione del presente regolamento, per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n°352 e della Legge Regionale 31/08.
  2. 

ELENCO COMUNI ADERENTI AL REG. COMPRENSORIALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono S.Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d’Oglio, Vione.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE AL REGOLAMENTO

Modalità di raccolta:

a) La raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l’impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l’asportazione dei corpi fruttiferi  di Armillaria mellea (Chiodino) per i quali è consentito il taglio del gambo;

b) è obbligatoria la  pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti adulti; non sussiste pertanto l’obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli  ispettori micologici;

c) è vietata la raccolta, l’asportazione, e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;

d) è vietata la raccolta  di funghi decomposti;

e) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita casearia;

f) è vietato l’uso di contenitori di plastica per il trasporto;

g) è obbligatorio l’uso ci contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto (cesti in vimini);

h) è vietata la raccolta negli ambiti di riserve integrali, orientate, parziali biologiche così come individuate nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell’Adamello.

CENTRI DI CONSULENZA MICOLOGICA

Nell’allegato l’elenco dei centri cui potranno rivolgersi gratuitamente tutti i raccoglitori ai fini del riconoscimento delle specie e dell’accertamento della commestibilità dei funghi.



Scarica l’opuscolo con il Regolamento Comprensoriale

Scarica il Regolamento Comprensoriale

Scarica l’elenco dei Centri di Consulenza Micologica

Norme comportamentali e divieti

Ogni volta che si visita un’area naturale è buona norma attenersi ad alcune regole di comportamento che aiutano ad arrecare minor disturbo all’ambiente circostante e a tutelare al meglio la ricchezza biologica e di paesaggio. In particolare:

  • l’uso della mountain-bike è ammesso solo lungo le strade e le mulattiere; percorrere liberamente pascoli, praterie e zone boscate può provocare danni agli habitat presenti;
  • rispettare le tabelle della sentieristica, evitando di uscire dai tracciati segnalati e seguire le indicazioni contenute nei pannelli informativi;
  • i cani fanno parte della categoria dei “predatori pericolosi” per la maggior parte della fauna locale; devono essere sempre condotti al guinzaglio ed essere strettamente sorvegliati;
  • evitare qualsiasi rumore che possa arrecare disturbo alla fauna e agli altri visitatori, stando in silenzio si possono ascoltare i suoni della natura;
  • le aree attrezzate sono realizzare in luoghi specifici per arrecare minor disturbo all’ambiente, vanno sempre utilizzati per soste e pic-nic;
  • accendere fuochi all’aperto è consentito solo dove ci siano punti appositamente predisposti;
  • i rifiuti, anche quelli di natura organica, non fanno parte dell’ambiente naturale e vanno portati via;
  • se si trova un animale ferito, chiamare la Polizia Locale Provinciale o il Corpo Forestale dello Stato (Numero Verde 1515) evitando di toccare l’animale. Se si trova un piccolo, lasciarlo dov’è, evitare assolutamente di toccarlo o accarezzarlo.

Si ricorda inoltre che nelle Foreste Regionali è vietato:

  • effettuare la caccia;
  • il transito motorizzato al di fuori delle strade agro-silvo-pastorali il cui utilizzo è regolamentato e autorizzato dall’Ente competente;
  • l’utilizzo dell’elicottero per finalità turistico-ricreative;
  • praticare il campeggio, libero o organizzato, se non autorizzati dall’ERSAF;
  • svolgere attività sportive o di qualsiasi tipo che possano arrecare disturbo agli animali e all’ambiente, in particolar modo lungo le pareti rocciose dove nidificano l’Aquila reale e il Falco pellegrino. Eventi organizzati devono comunque essere autorizzati dall’ERSAF;
  • ogni forma di cattura di uccelli e mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;
  • fornire alimentazione artificiale alla fauna selvatica, sia in modo diretto, sia abbandonando rifiuti nell’ambiente;
  • prelevare e asportare materiale fossile, minerali, rocce, terriccio di sottobosco e strame:
  • effettuare caccia fotografica in prossimità dei siti riproduttivi di Galliformi alpini e dei siti di svernamento e/o riproduttivi degli Ungulati;

E’ invece regolamentata, e in alcuni casi vietata, da specifiche normative regionali:

  • la raccolta di funghi (L.R. n. 31/08 e regolamenti comunali);
  • la raccolta di piante, erbe officinali e/o fiori (L.R. n. 10/08 e DGR n. 11102 del 2010).

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